Clamoroso! La fine del compenso sportivo? Nessuno potrà riceverlo?

Il 2018 si apre con un favoloso innalzamento dei famosi euro 7500 esenti alla soglia di euro 10.000! Hai letto bene, uno sportivo dilettante avrà diritto di percepire ben diecimila euro l’anno esentasse, quasi 20 milioni delle vecchie e amate lire!!

Se vi dicessimo che però questa metodica non potrà usarla quasi nessuno? Eh già… Calma e andiamo per ordine.

Ogni fine anno crea molte aspettative per la Legge di Stabilità che il governo deve varare per l’anno successivo: pensioni, lavoro, sgravi fiscali, bonus vari, aumenti di accise… È un susseguirsi di voci e previsioni, tutte interessanti ma senza prive di ogni valore in assenza della legge definitiva e dei suoi decreti attuativi.

Cos’è il compenso sportivo?

Sappiamo tutti cos’è il compenso ex art. 90 Legge 289/2002, il cosiddetto compenso sportivo, vero?
Diciamolo apertamente: è il principale motivo che porta a scegliere la forma ASD rispetto alle altre tipologie di associazione! Ricordiamo che esistono anche associazioni culturali, di promozione sociale, religiose, professionali, di categoria ecc ecc. Per approfondire vedi questo articolo.

Senza nasconderci dietro un dito, è evidente che con questa modalità riusciamo a gestire in maniera molto elastica e leggera la documentazione contabile, i flussi di cassa, i rapporti coi collaboratori. Sono una specie di Jolly che viene talvolta usato per mettere le pezze a colore nella gestione.

Rinfreschiamo la memoria: quali sono le caratteristiche e condizioni di questa modalità di pagamento delle prestazioni?

Le norme in materia sono chiarissime, chi non le rispetta al 99% è consapevole di violarle e sa che ci sta provando: spesso va tutto bene, altre volte avvengono dei controlli e le cose finiscono male.
Riassumiamo i principi qui:

  • Il compenso per attività sportiva dilettantistica è riservato al settore sportivo (CONI, FSN, DSA, EPS, SSD, ASD, UNIRE), cori, bande e filodrammatiche;
  • Può essere elargito per tutte le attività relative alla pratica di attività sportive, compreso le attività di segreteria, gestione degli impianti ed ogni altra collaborazione correlata;
  • Il collaboratore sportivo NON è un dipendente, ma svolge la sua attività in piena autonomia;
  • Il collaboratore deve avere delle competenze dimostrabili da un titolo abilitativo (Laurea in Scienze Motorie, diplomi federali … leggi qui);
  • È preceduto da una apposita lettera di incarico ed ogni versamento dei compensi è seguito da una autodichiarazione del collaboratore (a mo di ricevuta);
  • Annualmente vanno dichiarati con Certificazione Unica ed inseriti in dichiarazione dei redditi personale.

Quali sono i limiti?

Anche qui bisogna fare una confessione: pochi hanno tenuto conto di limiti importantissimi imposti sia dalla legge che da sentenze e circolari. Facciamo un veloce elenco:

  • Solo le ASD possono adottare questo metodo, le culturali o aps NO!
  • I dipendenti pubblici devono informare l’Amministrazione di appartenenza l’inizio di tale attività;
  • Rientrano nella categoria dei Redditi Diversi: non costituiscono redditi di capitale, non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

È ormai conclamato e condiviso stato più volte contestato il collaboratore sportivo che ha come unica fonte di reddito il compenso sportivo, in molte lettere di incarico viene espressamente chiesto di dichiarare di non trovarsi in questa condizione. L’Agenzia delle Entrate e gli organi accertatori hanno più volte confermato voluto che l’unico reddito trasformasse il compenso sportivo in reddito professionale, da assoggettare alla relativa tassazione.

Ne consegue che per percepire gli attuali € 7.500,00 esentasse, il collaboratore deve avere altri redditi di valore superiore (soggetti a tassazione)! O forse no? Vedi questo nostro articolo… Pare ci siano buone notizie!

A bloccare tutto ci pensano i giudici!

Fino a questo punto sembrerebbe tutto semplice e chiaro. Faccio una check-list della situazione e decido se stipulare o meno questa forma di collaborazione. Non dimentichiamo che NON è obbligatorio utilizzare questa tipologia di retribuzione: se il collaboratore fosse interessato ai contributi previdenziali, ad esempio, potrebbe chiedere una forma di contratto soggetto ad INPS e INAIL come da Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori e percepire tra i 7,00 e i 9,00 euro/ora lordi con busta paga.

Nel frattempo, informazione pubblica ma poco conosciuta, ben due Tribunali Ordinari si sono espressi con sentenze al quanto discutibili ma definitive, visto che nessuno le ha impugnate nei gradi superiori di giudizio. Il 6 giugno 2013, Tribunale di Firenze Sezione Lavoro con la sentenza n° 671/2013 ha condannato al pagamento di 425.524,61 euro una ASD per aver abusato dei compensi sportivi. Idem l’11 luglio 2013: il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n° 9284/2013 si è espresso confermando delle sanzioni INPS contro una ASD per non aver rispettato dei criteri nei contratti sportivi.

Cosa è stato contestato?

Il contratto sportivo era da considerare di natura professionale per i seguenti motivi:

  • Utilizzo, nello svolgimento dell’attività stessa, di specifiche conoscenze tecniche;
  • Abitualità dell’attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, è svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
  • Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
  • Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite;
  • Remunerazione senza la finalità di prendere parte a competizioni da parte dei soci;
  • Presenza di un bagaglio tecnico e competenze tali da permettere autonomia organizzativa dell’istruttore e utili alla preparazione degli sportivi a gare e spettacoli.

Tradotto significa che il collaboratore sportivo, per i giudici, dovrebbe avere queste caratteristiche:

  • Non avere cultura tecnica sufficiente da essere autonomo anche se, allo stesso tempo, la legge non permette di configurarlo come dipendente;
  • L’impegno non deve essere abituale e ricorrente: quindi nessuno che insegni tre volte a settimana nella stessa ASD;
  • Ricevere piccole cifre: già 5000 euro sembrano tanti, ai giudici romani;
  • L’incarico deve essere mirato ad un preciso evento competitivo: nessuno spazio per chi allena ragazzi che ambiscono ad una miglior condizione di crescita oppure ad anziani che cerchino un miglioramento psicofisico!

Siamo tutti d’accordo che l’interpretazione è al quanto anacronistica e confusa, criticabile sotto mille aspetti, probabilmente dettata da un’errata interpretazione del termine “dilettante” vicino a “sportivo”… Ma in Italia le sentenze fanno giurisprudenza! Per quanto secondo la normativa nazionale il pronunciamento di un giudice ha valore esclusivo tra le parti, che succederà quando in contenzioni simili altri giudici si “ispirareranno” a queste sentenze? Meglio correre ai ripari e prevenire!

Che alternative ci sono?

Le possibilità di elargire denaro ai collaboratori che si prestano per permettere le attività sociali sono molteplici. Ne abbiamo già scritto in un articolo un po’ di tempo fa (lo trovi qui).

NOVITA’!

La Legge di Stabilità 2018 prevede che i compensi sportivi in caso di attività continuativa si dovranno equiparare ai Co.Co.Co (ma senza imposte). Per capire come i legislatore vorrà interpretare la nuova norma dobbiamo attendere circolari e decreti… ma saranno necessarie, in tal caso, la comunicazione ai Centri di Impiego, la stampa dei cedolini paga, la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL)! Evitiamo chiacchiere inutili, per ora, torneremo a parlarne quando le regole saranno certe!

Tutta questa è la teoria. La pratica richiede un paio di ricette segrete, impone una soluzione ritagliata su misura che solo le associazioni che si affidano al nostro aiuto potranno avere.

Aggiornamento! Continuando nei nostri studi siamo venuti a conoscenza di una sentenza della Commissione tributaria prov.le di Grosseto sez. I del 13/04/2017! A questo link importanti informazioni per te!

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Fonti normative

  • art. 67 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
  • art. 69 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
  • art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133
  • Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, sentenza n° 671/2013
  • Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sentenza n° 9284/2013

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31 commenti su “Clamoroso! La fine del compenso sportivo? Nessuno potrà riceverlo?”

  1. Buongiorno,
    Vorrei creare una ASD e ho 2 domande:
    1) essendo un dipendente pubblico, posso ricevere compensi dall’A.S.D. per la figura di istruttore?
    2) Posso offrire la possibilità agli associati di svolgere l’attività in modalità on-line, quindi senza una sede fisica?
    Grazie

    Rispondi
  2. Andando in pensione con quota 100 posso continuare a svolgere l l’attività di allenatore da cui scaturisce un compenso sportivo con relativo Cud ogni anno? Grazie x le eventuali delucidazioni

    Rispondi
    • Per le collaborazioni sportive non viene proposto un riferimento specifico. Tuttavia, trattandosi di una collaborazione e non di un lavoro autonomo o da dipendente, si può considerare che i “redditi diversi” sono compatibili con la Quota 100

      Rispondi
  3. Buon giorno, a breve firmero’ un contratto come dipendente pubblico. Sono presidente di un associazione sportiva dilettantistica e in più istruttrice. Mi dimetterò dalla carica di presidente ma vorrei continuare ad insegnare come istruttrice di capoeira. É possibile? Come devo fare? Grazie mille

    Rispondi
    • in qualità di dipendente pubblico puoi ricoprire cariche elettive (gratuite) e puoi percepire solo indennità o rimborsi (il compenso di natura sportivo-dilettantistica rientra nella fattispecie).
      Dovrai fare una comunicazione alla amministrazione di appartenenza.

      Rispondi
  4. Trascrivo quanto letto nel vademecum dell’ Agenzia delle Entrate:

    “ se superano determinate soglie, l’Agenzia delle Entrate presume che si tratti di una distribuzione indiretta di utili, conseguentemente, decadono le agevolazioni fiscali.
    In particolare, tale presunzione scatta quando la ASD eroga:
    •all’associato che presta opera nell’ASD compensi superiori del 20% rispetto agli stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro;
    • ai componenti del consiglio
    direttivo compensi annui
    superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa.

    Per il primo punto quindi s’intende quindi se si supera con il proprio compenso annuo per il 20% in più dei contratti collettivi medi annui ( a titolo di esempio cioè a fronte 10.mila del ccnl se si superassero i 12mila) verrebbe considerato come distribuzione indiretta?; c’e Una tabella di riferimento dei contratti collettivi dove controllare queste soglie?

    Per il secondo punto, come si fa a capire quale è la somma economica dei “compensi annui
    superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa“, giusto per non sorpassare anche in questo caso la soglia massima?

    Sto aprendo una Asd e vorrei fare le cose corrette per non incappare in disguidi spiacevoli.

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    • Giovanni, sul secondo punto la risposta è articolata:
      gli Statuti redatti secondo le prime disposizioni di cui all’art 90 della legge 298\2002 prevedono la gratuità delle cariche associative. Perciò il Consiglio Direttivo ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della sua carica.
      Negli anni sono intervenute modifiche alla norma abrogando la gratuità delle cariche.
      Perciò, benché la norma consenta un compenso ai dirigenti, bisogna che lo Statuto sociale non lo vieti.

      Detto ciò, basandosi sull’articolo n°29 del Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, e il riquadro 11 e la Tabella C di pagina 28-29-30, si potrebbe calcolare la forbice da euro 6.000 ad euro 8.000 annui lordi, con un aumento del 50% per il Presidente (fino a 12.000 euro).

      Sul primo punto, benché non abbiamo mai visto contestazione di ciò in controlli fiscali, potresti fare una veloce ricerca Google per trovare tabelle di riferimento tipo questa: http://www.kitech.it/Retribuzione-stipendio-ccnl.aspx?CodiceCateg=13

      Ti consiglio di valutare la nostra possibilità di assistenza fiscale 😉

      Rispondi
  5. Buongiorno,
    Mia figlia (nata 1991)percepisce meno di 7000 euro all’ anno per prestazione sportive (allena in più società pallavolo giovanile), ed è il suo solo reddito. Posso considerarla ancora a mio carico?
    Grazie mille

    Saluti
    Marino

    Rispondi
  6. Salve a tutti chiedo cortesemente Come risolvere il fatto che io ho un’unica fonte di reddito,percepita dal linsegnamento di uno sport specifico e non supero mai i €7500 all’anno
    è la mia unica fonte di reddito ed ho sempre pensato di essere in regola qualcuno mi faccia capire meglio,da tempo non faccio la denucia pensando di essere in regola….

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  7. Buongiorno, qualora la mia unica fonte di reddito derivi dai compensi ricevuti come istruttrice, come devo comportarmi per essere in regola? Che tassazione è prevista in questi casi?

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  8. Scusate, a proposito di compensi, l’Agenzia delle Entrate non ha precisato che i compensi percepiti dal socio amministratore per lo svolgimento della carica sociale costituiscono distribuzione indiretta dei proventi se superano il limite previsto dal DPR 645/1994 per la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni (euro 41.316,55 annui)?

    Questo significa che il socio amministratore fino a euro 41.316,55 annui, o sbaglio?

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    • Marzio,
      queste indicazioni le ritrovi in qualche Circolare dell’AE? Sappiamo che viene riportata questa opportunità in alcune guide ma non abbiamo trovato altri riferimenti.
      A nostro parere, la carica deve restare gratuita (ad esclusione dei rimborsi o retribuzione da lavoro dipendente) soprattutto nel caso di ASD per cui la norma generale (art. 90 della Legge 289 del 2002) prevede esplicitamente questa fattispecie.

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  9. Salve, vorrei sapere se in qualità di presidente ed istruttore di una ASD posso ricevere o meno qualche tipo di compenso/rimborso e se questo in sede di controllo può essere identificato come tentativo di divisione degli utili. Grazie

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    • Salve Fabrizio,
      in qualità di presidente nessun compenso è permesso, esclusivamente rimborsi documentati.
      In qualità di istruttore è possibile avere compenso sportivo dilettantistico, con tutta la prassi di lettera di incarico, ricevute, certificazioni.

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      • Si questo mi è chiaro, ma se sono sia presidente che istruttore posso avere un compenso sportivo dilettantistico come istruttore (con ricevute e certificazioni in regola)? Oppure rischio che in sede di controllo questo venga ritenuto un tentativo di suddivisione degli utili in quanto sono anche presidente? Grazie per la risposta

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        • Specificando adeguatamente nelle verbalizzazioni che il compenso è riferito esclusivamente all’attività di istruttore, nulla potrà essere contestato.

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      • Salve, la lettera di incarico solitamente è firmata dal Presidente e dall’incaricato (istruttore), giusto? Nel caso in cui il presidente e l’istruttore siano la stessa persona è opportuno che a firmare la lettera sia il vice-presidente della ASD? Oppure il presidente/istruttore apporrà entrambe le firme?

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    • Tieni sempre d’occhio i nostri articoli, abbiamo ottime notizie su questo argomento.
      C’è molta giurisprudenza a favore dei compensi sportivi! 🙂

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