Sicurezza nelle associazioni: Antincendio (2)

Secondo articolo sulla sicurezza nelle associazioni: questa volta è il turno della prevenzione incendi. Un punto ignorato da tanti che invece dovrebbe essere tra i primi già nel momento in cui si scelgono i locali in cui si svolge attività sociale.

Dopo il primo articolo dove indicavamo le linee guida generali negli obblighi di sicurezza, adesso entriamo più nel dettaglio. Anche questa volta vogliamo toccare solo i punti fondamentali suggerendovi di rivolgervi ad un tecnico specializzato in materia.

Quali sono gli obblighi antincendio?

Da premettere che questi obblighi ricadono sulle SSD e ASD, in quanto le loro attività sono ricomprese al punto 65 dell’allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato.

La normativa prevede tre diverse categorie per gli impianti e centri sportivi, tenendo conto la capienza massima stabilità rispettando l’art. 141 del TULPS:

  1. capienza fino a 100 persone;
  2. tra 100 e 200 persone o superficie chiusa superiore a 200 mq;
  3. oltre le 200 persone.

Cosa bisogna fare per rispettare le norme? I casi sono molteplici, vediamo di fare un quadro riassuntivo chiaro.

Chiarimento: impianto sportivo, palestra e intrattenimento

Un aspetto da non dimenticare è la categoria di attività a cui gli obblighi si riferiscono:

  • Gli impianti sportivi sono le strutture definite dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996;
  • Le attività di palestra svolte in ASD/SSD si individuano laddove siano presenti macchine e strumenti meccanici specifici da palestra (non strumentali all’attività ginnica) ovvero essenziali per lo svolgimento dell’attività.
  • Nell’insieme dell’intrattenimento rientrano le attività di circolo privato, le serate danzanti e similari.

Attività sportive ed associative fuori dalle casistiche citate

A nostro avviso, anche se non mancano ombre e incertezze, le associazioni che svolgono attività sportive quali, ad esempio, corsi di danza, corsi di pole dance, corsi di zumba e attività con l’utilizzo di attrezzi strumentali all’attività (bilancini e pesi, tappetini, aste… ) in locali che siano al di fuori degli impianti sportivi, ma anche associazioni culturali, musicali, di promozione sociale ecc… tutte queste non sembrano soggette a nessun obbligo specifico in materia di antincendio ulteriore a quanto citato nel precedente articolo.

Associazioni che svolgono attività di palestra e/o intrattenimento in impianti al chiuso di superficie superiore a 200 mq senza spettatori

A tutte le attività associative che svolgono questa tipologia di attività si fa riferimento all’art. 20 (Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori) del DM 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, come modificato con il DM 6 giugno 2005). Qui il link al documento.

Riassumendo i punti principali è previsto che:

  • L’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di sicurezza da m 1,20 e da m 0,80.
  • Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.
  • Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge ed alle norme di sicurezza;
  • Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita;
  • Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all’aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo;
  • I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l’esterno, e dai locali di disimpegno.

Per i dettagli vi rimandiamo alla lettura della normativa citata.
N.B. i soci che partecipano alle attività non sono considerati nel conteggio degli spettatori.

Impianti e centri sportivi con capienza superiore a 100 persone o di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq

Queste realtà sono considerate a maggior rischio ai fini della prevenzione incendi (vedi D.M. del 7 agosto 2012), devono rispettare una rigida procedura e regole precise sugli adeguamenti antincendio obbligatori.

Dopo aver svolto i dovuti lavori gli interessati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a cui deve essere allegato:

  • asseverazione, rilasciata da un tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
  • certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio
  • attestazione del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, secondo quanto stabilito dal Tariffario Prevenzione Incendi.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Comando dei Vigili del Fuoco effettuerà controlli, attraverso visite tecniche, secondo queste modalità:

  • categoria B (da 100 a 200 spettatori): i controlli saranno effettuati a campione e il Comando rilascerà copia del verbale della visita tecnica.
  • categoria C (oltre i 200 spettatori): i controlli verranno fatti sistematicamente ed entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche il Comando rilascerà il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) in caso di esito positivo.

Per maggiori informazioni e tutta la modulistica vi invitiamo a consultare il sito dei Vigili del Fuoco alla sezione Prevenzione Incendi e vi invitiamo a contattare un tecnico esperto in materia.

Per domande e commenti, c’è lo spazio dedicato qui sotto!

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18 commenti su “Sicurezza nelle associazioni: Antincendio (2)”

  1. Buongiorno
    Sono presidente di un’associazione con una sala da circa 65m2 dedicata alla yoga pilates etc con iscritto presenti ai forti max 12 persone.
    Quali sono le normativa?
    Devo installare estintori?
    Grazie
    Alberto Boccardi

    Rispondi
  2. ASD non-profit area totale lorda 480 sale di lavoro 250 sala pesi, palestra. Massimo persone in sala media tra 18 e 30 all’ora. Servono uscite emergenza,ed estintori. Grazie.

    Rispondi
  3. Salve, siamo un’associazione sportiva in un locale di 210 mq circa, in cui in circa 170 mq sono presenti attrezzi per attività di bodybuilding (lat machine, multipower, ecc) e alcune cyclette. Separata da un muretto di circa un metro è presente un’area bar riservata ai soci, e in una stanza adiacente di circa 15 mq area con pc per libera navigazione. In quale categoria rientriamo secondo voi? A che obblighi dobbiamo sottostare, dato che l’impianto sportivo non è disposto sulla totalità del locale? Qui sono tutti indecisi e non mi sanno dire nulla di preciso. Grazie

    Rispondi
    • a nostro avviso, da quanto abbiamo studiato in materia, non si è soggetti ad alcun obbligo. Tuttavia è sempre opportuno consultarsi con tecnici della propria zona geografica.

      Rispondi
  4. Salve vorrei un informazione, devo aprirmi una scuola di danza asd ho trovato un locale commerciale di 350 mq circa, il locale possiede tre uscite di emergenza e ha già degli estintori… devo cmq fare la pratica di approvazione dei vigili del fuoco?

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    • ciao, non crediamo tu abbia obblighi verso i VV.F, anche se è meglio sentire uno specialista in materia.
      occhio alla tua comunicazione.. “aprirmi una scuola di danza asd” non va d’accordo con le regole associative…

      Rispondi
  5. Buongiorno,
    sto costituendo un’associazione culturale che offre corsi di danza, recitazione, e canto (unicamente ai soci), e sto cercando un posto dove poter svolgere l’attività sociale.

    Ho individuato uno spazio che è accatastato come D/8: è piuttosto grande (circa 450 mq) ed è un locale interrato: per il tipo di attività che dovremo svolgere come associazione, c’è bisogno di estintori? E di quante uscite di sicurezza (al momento ce ne sono due)? Dipende dal numero di partecipanti? Vorrei insomma capire quale procedura devo svolgere per comprenderne l’agibilità, perché so che le associazioni hanno una regolamentazione differente in materia di sicurezza, ma non riesco a trovare nessun ente che mi possa confermare questa cosa (comune, asl,..)

    Grazie mille per l’aiuto e l’attenzione,!

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    • per tutti questi dettagli dovrete rivolgervi ad un consulente specializzato in sicurezza. I principi fondamentali sono nell’articolo

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  6. Gentilissimi,
    sono presidente di un’associazione non riconosciuta tramite cui svolgo in forma di puro volontariato dei corsi di meditazione da anni. Attualmente, poiché la vecchia sala in cui ci trovavamo era molto piccola, sono riuscito a prendere in affitto un locale di superficie lorda superiore ai 200 mq in cui creare una sala per le conferenze ed una sala specifica per la meditazione. Un gruppo tipico, a differenza dei primi mesi in cui si possono avere anche 70-80 persone, si compone tipicamente di circa max 40 persone. Ho un gruppo ogni sera con cui svolgo le attività per un massimo di 3 ore quasi ogni giorno. Mi chiedo se con questo tipo di attività e condizioni sono tenuto a dotarmi di particolari requisiti rispetto alle norme antincendio. Nella sala non è presente alcuna apparecchiatura particolare, solo sedie, cuscini e proiettore. Grazie mille

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    • per quanto di nostra conoscenza non siete tenuti a nessun obbligo, se non il dotarvi di estintori, luci di emergenza e sistemi atti a favorire l’uscita in emergenza delle persone.

      Rispondi
  7. Buonasera. Avrei gentilmente bisogno di un parere. Abbiamo una ASD e facciamo corsi di danza, PILATES e fitness. Tutto rivolto soltanto ai soci. Ci stiamo trasferendo in un locale di oltre 200 mq, i nostri soci sono circa 50
    Non abbiamo pubblico, soltanto soci. E obbligatorio il certificato prevenzione antincendi? Alcuni dicono di sì… Altri no.
    Vorremmo un riferimento normati o certo. Grazie

    Rispondi
    • a nostro avviso non rientrate nell’obbligo, in quanto gli stessi VV.F. sul loro sito rispondo ad un quesito in questo modo:
      ” Gli spazi esclusivamente dedicati all’attività sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996, anche se al chiuso e con superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto d.P.R. ”

      (vedi http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=65)

      Bisogna, però, valutare in loco con il personale addetto.

      Rispondi
  8. Buonasera, siamo una associazione sportiva (classica palestra pesi e corpo libero) con superficie superiore a 200 metri quadri e abbiamo avuto dei controlli dai Vigili del Fuoco che ci hanno detto che bisogna fare obbligatoriamente la SCIA, non ho ancora capito bene se siamo veramente obbligati o come al solito si fa confusione, se non siamo obbligati ci potete per cortesia dare un riferimento o un articolo di legge al quale possiamo rifarci per difendere i nstri diritti?
    Grazie in anticipo

    Sergio

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    • Le normative al riguardo sono le stesse citate nell’articolo. La difficoltà è nella interpretazione che si da ai termini di “palestra”, “associazione”, “impianto sportivo”.
      Stiamo approfondendo ulteriormente la casistica, benché sia fuori dalla fiscalità che è il nostro pieno campo di competenza.
      Guardando nel sito http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=65, tra le varie domande alcune appaiono in parziale contrasto con l’orientamento generale che ci viene da te e da altri riportat: ad esempio c’è una risposta in cui scrivono “Gli spazi esclusivamente dedicati all’attività sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996, anche se al chiuso e con superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto d.P.R.”

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  9. Salve vorrei qualche delucidazione in merito all’articolo di qui sopra. Entro la fine dell’anno vorrei aprire una asd in un locale di circa 450 mq. Vi verranno svolte attività di sala pesi, crossfit e arti marziali. Tra le opzioni riscontrate qui sopra ritengo di rientrare nella casistica del “superiore a 200mq ma inferiore a 100 persone”. Mi confermate l’assenza di obbligo dal progetto del cpi da presentare ai vigili del fuoco? I tecnici interpellati parlano solo di due casi: inferiore a 200mq e superiore a 200mq, in quest’ultimo servirebbe a prescindere la presentazione del progetto cpi. Grazie

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    • I locali in cui le ASD svolgono i corsi sportivi non rientrano nelle prescrizioni per le attività di tipo commerciale, quali le palestre, in quanto aree private e non aree aperte al pubblico. Chiedi ai tecnici delucidazioni spiegando queste peculiarità 😉

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