Un ulteriore tema di discussione, valutazione, dialogo tra addetti ai lavori in questo periodo è: dopo la riforma (ma anche oggi, in realtà) come devo configurare il rapporto tra ASD/SSD ed un collaboratore con più ruoli (allenatore e manutentore, per esempio)? Posso fare tutto sportivo? Devo fare tutto con contratti ordinari? Posso fare doppio contratto?
In questo articolo ti diamo una nostra soluzione, buona lettura!
Quali contratti “di lavoro” può stipulare una ASD/SSD?
Il tema è tornato alla attenzione massima grazie alla riforma del decreto 36/2021, rinviato nella sua entrata in vigore a luglio 2023. Sul tema della riforma abbiamo fatto articoli, post social e video: fai una ricerca!
Quello che ci interessa ricordare in questo articolo è che in ASD e SSD si possono avere diverse figure (lavorative e non):
- Volontario gratuito
- Collaboratore ex art 67 TUIR (sistema dei 10mila euro, fino all’entrata in vigore della riforma)
- Lavoratore subordinato
- Libero professionista con P. IVA
- Lavoratore in Co.co.co. “sportivo” (quando entrerà in vigore la riforma)
Il limite che già tutti dovrebbero conoscere è che i contratti sportivi (collaboratore e futuro Co.co.co) sono riservati alle mansioni direttamente necessarie alla pratica sportiva (allenatori, istruttori, atleti, amministrativi…). Le mansioni aggiuntive, ma non specifiche dello sport (magazzinieri, autisti, giardinieri, manutentori, pulizie ecc) non possono essere ricondotte a contratti sportivi. In quei casi bisogna ricorrere alle altre possibilità elencate qui sopra.
Che si fa se la stessa persona ha mansioni sportive e non sportive?
Esempio: Mario Rossi di pomeriggio si occupa di allenare i bimbi allo sport dell’hockey, poi la mattina fa manutenzione all’impianto sportivo effettuando piccole riparazioni e migliorie. Come dovrà regolare questo rapporto la ASD di Hockey per la quale Mario Rossi offre le sue prestazioni?
In linea di principio non è vietato stipulare due contratti di lavoro diversi con lo stesso datore purché i contratti rispondano ad esigenze differenti e per diverse modalità di svolgimento dell’attività. Perciò si potrà avere un rapporto sportivo (incarico ex art 67 oppure cococo) per le lezioni di hockey ed un contratto subordinato, oppure da volontario, per le manutenzioni.
È quanto già affermato dalla Corte di Cassazione nel 2005 con la sentenza n. 16661/2005 e dal Ministero del Lavoro in una circolare del del 4 luglio 2007.
Non può essere considerata illegittima la coesistenza tra le stesse parti di distinti e diversi contratti di lavoro/collaborazione purché le attività non siano tra loro collegate (es. allenatore dei bambini ed allenatore degli agonisti) e svolte in modo da rispettare le peculiarità delle forme di contratto (il contratto sportivo è adottabile per l’allenatore ma non per il manutentore).
Per fare un altro esempio: addetta alle pulizie in ASD, con contratto adeguato al caso, che poi viene incaricata dalla stessa ASD di svolgere promozione dello sport in quanto istruttrice di karate. In questo caso è perfettamente lecito instaurare un contratto subordinato per le pulizie ed un contratto sportivo per le lezioni di arti marziali.
Per quanto possa apparire strano, avremo tra le due parti (ASD e lavoratore) diversi contratti e diversi trattamenti della prestazione. Tutto legale!
Contestabile? Beh, SI! Rispettando quanto abbiamo scritto e quanto la Cassazione ha già deciso, però, le eventuali obiezioni saranno facilmente affrontante e vinte.
Tutto chiaro? Continua a seguirci e porta la tua idea nel commenti qui sotto!