Era attesa da tempo: il 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 18/E con la quale blocca molte discussioni sullo Sport Dilettantistico e le altre Associazioni che godono dei benefici fiscali (art. 148 TUIR e L. 398/1991 in primis).
Concedeteci un secondo di gloria: dobbiamo ammettere che abbiamo faticato a trovare informazioni davvero nuove e “sconvolgenti”: la circolare conferma quanto già nel nostro bagaglio professionale.
Cosa c’è scritto?
Il documento è lungo (79 pagine) e tocca diversi punti importanti: comunicazioni alla SIAE, versamenti in banca, corretta applicazione della 398, Registro CONI e sue funzioni, democraticità del sodalizio… Perciò realizzeremo diversi articoli per spiegarti nel modo migliore l’intero documento.
Bando alle ciance ed iniziamo!
Comportamento concludente
L’abbiamo detto e scritto molte volte, anche in disaccordo con alcuni illustri consulenti: oggi anche l’Agenzia ci da ragione! Nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il comportamento concludente prevale sulle procedure: il mancato rispetto di alcune comunicazioni agli enti preposti non comporta la decadenza del regime agevolato.
Ne consegue che “dimenticare” la comunicazione alla SIAE della volontà di avvalersi del regime agevolato secondo la legge 398/1991, che consente (tra l’altro) il calcolo forfettario dell’IVA a debito ed esonera dalla tenuta dei registri contabili, non comporta l’esclusione dalle agevolazioni ma solo la sanzione prevista dall’articolo 11 del Dlgs n. 471/1997.
Attenzione: la regola vale anche al contrario!
Avere un atteggiamento concludente diverso da quello di una Associazione diventa un terribile e pericolosissimo punto debole: comportarsi da azienda, nella gestione, nella comunicazione, nella pubblicità… renderà il sodalizio facile preda in un controllo fiscale.
Quali possono essere le attività commerciali di una associazione?
Descrivendola per la prima volta con il termine perimetro della 398/91, l’Agenzia ricorda e conferma un punto fondamentale: le attività commerciali nel regime agevolato 398 devono essere “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica.
Significa, in soldoni, che ASD o SSD possono avere un bar sociale oppure vendere gadget e merchandising, ad esempio, solo in modalità che siano a supporto della attività istituzionali: il bar sociale deve essere negli stessi luoghi in cui si svolgono i corsi sportivi oppure la vendita di beni deve avvenire all’interno dei locali sociali.
Al contrario, l’Agenzia puntualizza che sono escluse da questo regime le attività effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza ad altri operatori di mercato, utilizzando mezzi pubblicitari o strumenti proprio degli operatori commerciali.
Ti sembra difficile e vuoi degli esempi? Non sono ammesse offerte commerciali attraverso i social, non è ammesso vendere gadget o merchandising attraverso un sito di e-commerce!
Concludiamo con questi due punti la nostra analisi e spiegazione della Circolare 18/E della Agenzia delle Entrate, che puoi scaricare cliccando qui.
Appuntamento ai prossimi giorni per il seguito.