All’inizio di settembre moltissime ASD avviano una forte comunicazione per attirare nuovi partecipanti alle loro attività.
Purtroppo tante volte i dirigenti della stessa associazione non sanno di violare lo Statuto! Altre volte si sceglie di adottare uno statuto sociale copiato da fac-simile presi su internet o presso enti di promozione, senza capire se è davvero adeguato a ciò che andremo a fare con la futura organizzazione no profit.
Vediamo di chiarire, come primo passo, quali aspetti fondamentali devono essere nello statuto di una associazione in regola. Diciamo subito che questo documento deve essere redatto da veri esperti del settore: il fai da te porta a disastri. A volte, nemmeno i modelli fac-simili inviati dalle federazioni o enti risultano adatti al tuo caso specifico.
L’importanza di atto e statuto
Lo statuto e l’atto costitutivo di una associazione sono i documenti che ne stabiliscono l’esistenza e ne regolano la vita in tutti i suoi aspetti. Il primo riferimento legislativo è nel Codice Civile all’articolo 36, “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”. Ciò significa che statuto e atto costitutivo sono un contratto tra i soci, con cui gli stessi si impegnano e si alleano per il raggiungimento di uno scopo comune: un accordo tra più persone libero purché nel rispetto della legge.
Senza un atto costitutivo e senza uno statuto, semplicemente, l’associazione non esiste.
Riferimenti di legge
Il 2017 rappresenta un momento di svolta epocale della legislazione in materia di associazionismo: la tanto attesa e faticosa Riforma del Terzo Settore sta cambiando tante regole ormai consolidate. Tipologie di associazioni spariranno, regole fiscali cambieranno, denominazioni e albi… c’è molto da studiare e nei prossimi articoli vi daremo notizie precise.
Restano, tuttavia ma momentaneamente, ancora valide e mantengono valori fondamentali e storici le normative precedenti alla riforma:
- Art. 2 e Art. 18 della Costituzione Italiana;
- Libro I, Titolo II del Codice Civile (“Delle persone giuridiche”) dall’art. 11 al 42;
- per le Associazioni Sportive Dilettantistiche l’Art. 90 della Legge 289/2002 (“Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”) e decreto legge 28 maggio 2004 n° 136.
Le altre associazioni fanno riferimento anche ad altre leggi, in via di sostituzione con la Riforma del Terzo Settore:
- Decreto Legislativo 460/1997 sul “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
- le Associazioni ONLUS fanno riferimento anche a Art. 3, Comma 190 della Legge 662/1996 e Decreto del 18/07/2003, n. 266;
- le Associazioni di Promozione Sociale, invece, Art. 3, Comma 1 della Legge 383/2000 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”) ed una serie di leggi regionali;
- le Organizzazioni di Volontariato, invece, la Legge 266/1991 (“Legge quadro sul volontariato”).
Per completezza è doveroso infine citare anche la Legge 398/1991, il DPR 435/2001, il decreto 266/2003, l’art. 148 del TUIR. Il rispetto di queste norme permette alle associazioni di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento fiscale anche se, ripetiamo, la riforma del Terzo Settore sta cambiando totalmente lo scenario.
Elementi indispensabili
Ogni buon statuto (e atto costitutivo) deve avere elementi indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l’organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Nell’atto costitutivo vengono fissate le caratteristiche principali di ogni associazione: senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, di durata illimitata, con cariche sociali elettive. E’ inoltre descritto esaustivamente lo scopo della associazione insieme alle attività che potrà svolgere. Sono indicati le generalità dei soci fondatori, la consistenza dei loro conferimenti per la formazione dell’eventuale fondo comune, la composizione del primo Consiglio Direttivo. Per tutte le altre norme sull’ordinamento, l’amministrazione, i diritti e obblighi degli associati si farà rinvio allo statuto dell’associazione e al codice civile.
Lo statuto dell’associazione è il documento che regge tutta l’associazione, stabilisce diritti e doveri, regole di convivenza. In esso devono essere indicati:
- una dettagliata descrizione delle attività che l’associazione può svolgere;
- le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
- l’uso del fondo comune;
- le regole sulla rappresentanza dell’associazione e sulle relative deleghe;
- i criteri per l’ammissione e l’espulsione dei soci;
- le regole per l’elezione delle cariche sociali;
- le disciplina e i compiti degli organi dell’associazione;
- le regola per la presentazione del bilancio annuale;
- le regole sullo scioglimento dell’associazione e la destinazione dei fondi residui.
Inoltre, per poter beneficiare del regime di defiscalizzazione degli incassi per le attività svolte dall’associazione a favore dei propri soci, l’articolo 148 del T.U.I.R. impone che gli atti contengano obbligatoriamente:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
- in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
- disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi;
- obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell’assemblea, i criteri per l’ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l’assemblea, le deliberazioni e i bilanci;
- intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
E’ quindi fondamentale che questi documenti siano curati da veri esperti in grado di creare statuto e atto realizzati “su misura” per la realtà che state costituendo ma, soprattutto, far controllare che uno statuto già esistente sia a norma di legge. Troppo spesso leggiamo di regole mancanti, articoli in contraddizione, violazioni di leggi…
Un documento non corretto vi metterà in gravi difficoltà in fase di controllo: potreste ricevere obiezioni per procedure non rispettate, regole violate, attività svolte che non potevano essere promosse dall’associazione perché non previste dallo statuto.
Ad esempio… leggete tra gli scopi sociali “e l’attività didattica”? oppure le finalità sportive? Il divieto di distribuire utili? E l’aggregazione sociale? Attività di promozione? … la lista di errori e mancanze è molto lunga!
Tutti gli statuti predisposti da Asd Fisco Sicuro sono realizzati rispettando la legge e gli obiettivi che i fondatori si pongono. Diffidate dai fac-simile!
Sei d’accordo? Commenta qui sotto oppure sulla nostra pagina facebook!
N.B. Abbiamo volutamente tralasciato le numerose novità derivanti dalla riforma del Terzo Settore. Per queste dedicheremo numerosi e specifici articoli successivamente.
Stay Tuned!
salve, desidero porre alcune domande.
1) costituita l’associazione, prima della registrazione dello statuto e atto costitutivo, il direttivo può riunirsi per fissare quota associativa e deliberare su altro?
2) prima della registrazione, il direttivo può deliberare su domande di aspiranti soci o deve farlo solo in seguito a registrazione agenzia entrate?
3) sempre in fase di costituzione, il presidente anticiperebbe le spese di registro e bolli. E’ necessario predisporre un verbale del direttivo nel quale si dice che l’associaizone restituirà i soldi entro un certo limite di tempo?
4) nel libro soci, i soci fondatori che data di richiesta e di accettazione avranno?
5) il contratto di comodato d’uso oneroso del locale sede dell’Associaizone deve essere registrato contestualmente all’atto costitutivo e statuto o anche in seguito?
grazie
le tue domande richiedono una consulenza specifica.
tuttavia, a tutte le domande risponderemmo SI
Salve,
In passato per modificare nome e sede dell’ASD ho dovuto registrarlo di nuovo pagando 200 € se non ricordo male. Se volessi apportare altre modifiche (NON di Nome e Sede), quale sarebbe la procedura? devo per forza registrarlo di nuovo e pagare nuovamente i 200€? Grazie
Mi riferisco allo Statuto ovviamente
vedi qua!
http://www.asdfiscosicuro.it/2016/10/03/registrare-modifiche-allo-statuto/
Per la denominazione non occorre una registrazione, basta presentare il modello AA5 in Agenzia Entrate