Defibrillatori e Sport

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Definitivo il decreto che stabilisce l’obbligo per SSD e ASD nei confronti della cardioprotezione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.149 del 28 giugno 2017, il decreto del ministro della Salute Beatrice Lorenzin e del ministro dello Sport Luca Lotti che introduce l’obbligo per le società e associazioni sportive dilettantistiche, a partire dal 1° luglio 2017, di avere a disposizione il defibrillatore semiautomatico e le condizioni per il suo utilizzo.

Il decreto va ad integrare le linee guida previste dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013 (decreto Balduzzi). In particolare vengono toccati i dubbi sollevati da tanti: chi deve possederne uno, chi ha l’onere della manutenzione, chi deve avere personale formato al suo utilizzo.

Mentre per le società sportive professionistiche gli obblighi relativi alla dotazione e all’impiego dei defibrillatori sono diventati immediatamente operativi con l’adozione del decreto 24 del 2013, per le società e associazioni sportive dilettantistiche gli obblighi sono in vigore dal 1° luglio 2017, dopo tanti rinvii e sospensioni.

Dichiara il ministro Lotti su Facebook: “Mantenere un impegno, soprattutto nell’ambito delle Istituzioni non è solo una questione di principio. È una questione di sostanza. Oggi teniamo fede alla nostra parola – Un modo di rendere più sicuri e tutelati i tanti momenti di agonismo e di esercizio fisico che si praticano ogni giorno nel nostro ricchissimo mondo dello sport non professionistico. Troppo spesso funestato da tragedie evitabili grazie alla presenza di uno strumento tecnologico che può salvare la vita. Non sono pochi gli atleti che per tanti motivi si possono trovare in una condizione di emergenza mentre fanno sport. Tornano alla mente tante storie di giovani sportivi scomparsi che avrebbero potuto essere messi in salvo grazie a un defibrillatore. Ci siamo detti che avremmo dovuto fare di tutto perché non accadesse di nuovo. Abbiamo mantenuto quella promessa“.

Cosa è stabilito?

L’obbligo è limitato alle competizioni sportive svolte all’interno di impianti sportivi!

Le associazioni e società sportive dilettantistiche sono obbligate a verificare, prima dell’inizio delle gare, la presenza del defibrillatore all’interno dell’impianto, la regolare manutenzione dello stesso nonché la presenza della persona debitamente formata. Senza questi requisiti non è possibile svolgere le attività sportive.
Per impianto sportivo, attenzione, si intende la struttura come dall’art. 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996, quindi non tutti i locali in cui operano le ASD.

Nessun obbligo di acquisto!

Il decreto prevede che l’obbligo di dotazione ed impiego del defibrillatore semiautomatico sia assolto con l’utilizzo di un impianto sportivo dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata) e la presenza di una persona formata all’uso dello stesso.
Obbligo esistente solo in questi casi: durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli Enti di promozione sportiva, ovvero da altre società dilettantistiche.

Quali esclusioni all’obbligo?

Sono escluse le attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio (individuate dal Coni) e le attività sportive svolte fuori da impianti sportivi: le difficoltà di garantire la presenza del defibrillatore durante lo svolgimento delle manifestazioni era una forte critica mossa al primo decreto.
Tra le discipline escluse: biliardo sportivo, freccette, bowling, tiro con l’arco da caccia, dama, cronometraggio, tiro con la fionda, tiro con la balestra, trottola, beach golf, golf, orientamento di precisione, pesca di superficie, scacchi, tiro a segno.

Riassumendo

  • Nessun obbligo di acquisto per le ASD o SSD;
  • Durante le gare sportive è obbligatoria la presenza del defibrillatore e del personale abilitato;
  • Vi è obbligo soltanto negli impianti sportivi;
  • Nessun obbligo per gli sport che non utilizzino impianti (esempi: ciclismo su strada, nautica…);
  • Nessun obbligo per gli sport a basso impatto cardiovascolare, come da elenco.

Allegati

Qui il testo del decreto

Qui l’elenco attività escluse al 6/7/2017

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