Quante volte ti è venuto il dubbio: chi può partecipare alle assemblee, con diritto di voto?
Se non ti sei mai posto questa domanda, le strade sono due: hai un consulente che ti ha spiegato bene, vivi nel “Paese delle Meraviglie” e credi che vada sempre tutto bene.
Sfatiamo un altro mito, distruggiamo una legenda, basta!!
Ogni tanto, arriva un collega, un amico che ti dice “sai, a mio cuggggino hanno detto che…” e poi ” all’amico del mio amico, che è suocero di quel tuo nipote, è successo che..”, e continua “al convegno c’era il dott XX che ha raccontato che poi….” e a noi inizia a bruciare il telefono per il panico che ne scaturisce!
“è vero che i soci minorenni devono farsi rappresentare dal genitore, e quindi questo deve votare in assemblea, e quindi serve un comitato di genitori, e quindi è necessario che anche loro….”?
FERMI TUTTI! Leggi lo statuto, ripassa il codice civile. Troverai la risposta. Oppure, leggi sotto che te la diamo noi!
I minorenni possono essere soci di una associazione?
La risposta è si, perché rientra nel novero delle libertà fondamentali della persona garantite dalla Costituzione italiana (art.2 e art.18). Non vanno messi in alcun elenco a parte, in nessuna sezione speciale del libro soci, sono da considerare esattamente come i maggiorenni.
I minorenni hanno diritto di voto?
Sul diritto di voto, però, gli statuti riportano una frase del tipo: “Possono intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto”.
(Se questa frase dovesse mancare, non cambierebbe nulla)
Ciò risolve già la problematica, lo Statuto è sovrano, i minorenni non votano anche se presenti in assemblea. Ma alcuni insistono: “sai, in un controllo mi hanno contestato…”.
Allora, saremo più precisi:
Art. 48 della Costituzione Italiana: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età“.
Quindi l’ordinamento italiano, stabilisce che con la maggiore età si acquisisce la capacità di agire. Dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno (in precedenza era fissata al ventunesimo anno).
Ciò significa che fino a 17 anni e 364 giorni, in Italia, un minore non può assumersi le responsabilità legali che deriverebbero dai voti da lui espressi. Lo dice la legge! STOP!
E’ necessario correre a qualche riparo, quindi? Fare qualcosa?
In prima istanza, assolutamente no!
Si potrebbe aprire un capitolo a parte, però, per quelle associazioni che per le attività svolte, attirano solo minorenni.
Vi lasciamo due suggerimenti:
- i genitori potrebbero partecipare alle assemblee solo con diritto di ascolto;
- i genitori si potrebbero iscrivere come soci, quindi assumere tutti i diritti di voto e anche di elettorato passivo (occhio, che potreste dover giustificare la loro non partecipazione alle attività sociali).
Ancora dubbi? Commenta qui sotto, ti risponderemo volentieri.
Per ogni altra necessità: asdfiscosicuro@gmail.com
PREGIATISSIMI DI ASD FISCO SICURO, VI CONFESSO CHE GRAZIE ALLE VOSTRE NOTIFICHE HO IMPARATO MOLTE SFACCETTATURE DEL SETTORE ASSOCIATIVO, E GRAZIE A CIO’, STO CON IL FIATO AL COLLO AL MIO COMMERCIALISTA. CMQ MOLTE COSE LE CONOSCEVO…. ANCHE PERCHE’ MI APPASSIONA MOLTO IL DIRITTO E I SUOI CODICI…..CMQ GRAZIE PER IL VOSTRO OPERATO DONATO FABRIZIO DI FLAVIO.
Grazie mille!
Noi dello staff di Asd Fisco Sicuro ci impegniamo di creare sensibilità e cultura su questi argomenti, oltre che aiutare direttamente chi ne avesse necessità.