Argomento poco trattato, del quale spesso ci si dilunga solo in discussioni senza conclusioni. E’ giunto il momento di ribadire un punto indispensabile per ogni ASD o SSD: i collaboratori sportivi incaricati nelle organizzazioni no profit con finalità sportive devono essere in possesso di un titolo abilitativo.
Non sarebbe una novità…
Ne abbiamo scritto più volte, ad esempio in questi articoli (link1 e link2), suscitando alcune osservazioni critiche. Quest’oggi torniamo sul tema richiamando l’orientamento ufficiale dell’Ispettorato del Lavoro che, il 1° dicembre 2016,ha emanato la circolare 1/2016, con oggetto “società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative“, con l’obiettivo di stabilire definitivamente chi può erogare e chi può percepire i compensi di cui all’art. 67 del TUIR.
La circolare apre riportando la necessità di un intervento chiarificatore dovuto a due fattori principali:
- abuso nell’utilizzo della norma;
- pronunce, in sede amministrativa e giurisprudenziale, contraddittorie tra loro;
Iniziando dalle indicazioni date dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036, l’Ispettorato ricorda che la collaborazione sportiva è regolata da una normativa speciale, volta a facilitare la pratica dello sport con tutti i conseguenti effetti benefici sulla società, con unici riferimenti normativi nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015.
La circolare, dopo aver ripercorso eventi normativi e giurisprudenziali, conclude con queste indicazioni: l’applicazione della norma dei “compensi sportivi” che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori, in soglia esente da tassazione fino ad euro 10.000, è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il soggetto erogante, (associazione/società sportiva dilettantistica) sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
- il soggetto percettore deve svolgere mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni. Rientrano in questo elenco le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative alla formazione, didattica, preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva (allenatori, tecnici, assistenti vari, addetti segreteria ecc ecc).
Il documento si chiude con l’indicazione nei confronti di tutto il personale ispettivo di tener conto di questi punti, ricordando che le indispensabili <<qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”>>.
Cosa significa per tutti gli istruttori sportivi?
Una attenta e corretta comprensione della circolare dovrebbe aver già dato la soluzione!
Per essere pagati con il comodo e semplice compenso sportivo, esente da tassazione fino a 10mila euro, bisogna che l’attività sia svolta nei confronti di ASD o SSD affiliate CONI, svolgendo mansioni utili alla pratica di sport dilettantistici, previo possesso di un titolo abilitativo rilasciato dagli enti sportivi (Federazioni, Discipline, Enti di Promozione).
La mancanza di uno di questi aspetti comporta la violazione delle legge e le relative sanzioni per lavoro nero in caso di controlli.
ATTENZIONE: da gennaio 2019 è scattato l’accordo tra CONI ed organi controllori (AdE, GdF, NIL…) per poter effettuare controlli diretti sul Registro 2.0. Attraverso la piattaforma Serpico, con pochi click del mouse, si faranno i raffronti tra Certificazioni Uniche ed elenchi tecnici sportivi.
Nei prossimi mesi ne vedremo delle belle… o delle brutte per chi sarà controllato.
qui LINK alla circolare NIL.
Buonasera. Sono un medico di una società professionistica di pallavolo. Se il compenso annuale è inferiore ai 10.000 euro, costituisce reddito per noi medici o si rientra nello status di collaboratore come descritto?
Grazie
la collaborazione avviene con una società professionistica. La collaborazione a 10mila esenti è solo per le dilettantistiche!
Buongiorno, sono un istruttore di arti marziali presso una palestra ssd, prendo una percentuale sugli iscritti al mio corso dalla palestra. Ora abbiamo deciso di fondare una asd per partecipare a gare federali dove le uniche entrate sono quelle delle quote sociali dei tesseramenti e della partecipazione alle gare pur rimanendo “ospiti” di questa palestra dalla quale prendo sempre compenso mensile in base agli iscritti. Possono sorgere problemi?
Non rileviamo nulla di negativo nella procedura indicata: procedete pure, curando con attenzione la documentazione della ASD.